FAND SASSARI - Associazione Italiana Diabetici


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2 - Nuova normativa sulle assenze dal posto di lavoro per l'assistenza a persone con disabilità

Diabete - archivio articoli scientifici


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17 dicembre 2010
Legislazione sulle assenze dal lavoro



Il problema delle assenze è molto sentito dai lavoratori affetti da diabete mellito soprattutto per quelle determinate dai controlli periodici.

Diverso e ancora più complesso è il problema dei genitori di minori affetti da diabete mellito.

Le assenze dal lavoro sono disciplinate in parte da leggi dello Stato, in parte dai contratti di lavoro.
Allo stato attuale non esiste alcuna normativa specifica per le assenze dal lavoro determinate da patologie croniche come il diabete mellito, ma una serie di norme che di volta in volta possono essere più o meno applicate al singolo caso.
Mentre nel lavoro privato la normativa relativa alle assenze è disciplinata (eccetto per la gravidanza, i permessi per donazione sangue, e pochi altri casi) dai contratti di lavoro nazionali e aziendali, per il pubblico impiego esistono anche leggi specifiche.

L'utilizzo della malattia per poter effettuare le visite periodiche richieste per il controllo del diabete, è un metodo dibattuto e tutt'altro che chiaro e scontato.
Per malattia, dal punto di vista lavorativo, s'intende un processo patologico, dinamico, evolutivo e peggiorativo dello stato anteriore che necessita di cure e che comporta incapacità lavorativa assoluta e temporanea.
Si tratta, quindi, di una condizione clinica, valutata però sulla base della norma giuridica vigente, con tutte le conseguenze economiche, amministrative e normative previste dalla legge.

La condizione di diabetico non implica di per sé incapacità assoluta e temporanea a svolgere il proprio lavoro, a meno che non intervanga un fattore peggiorativo del suo stato anteriore di diabetico.
Questo qualcosa può essere un transitorio squilibrio metabolico, un'infezione virale, ecc.
Il lavoratore con il diabete che ricorre al Day-Hospital o all'ambulatorio per il controllo periodico, in realtà svolge semplici accertamenti specialistici in una struttura ospedaliera/ambulatoriale pubblica/privata.
Essi non configurano di per sé un'incapacità lavorativa.


Dal punto di vista invece della tutela della salute, tra l'altro prevista dalla nostra Costituzione (art. 32), sottoporsi periodicamente ad accertamenti clinico-strumentali, rappresenta una tappa irrinunciabile per la prevenzione ed il trattamento precoce delle complicanze del diabete.
L'assenza di tali misure comporterebbe inevitabilmente un danno alla salute del soggetto e quindi, in ultima analisi, alla sua validità e idoneità lavorative.
Si può quindi ritenere che tali accertamenti in Day Hospital o ambulatoriali configurino una condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento, da parte del datore di lavoro o dell'ente erogante la prestazione economica, della condizione di malattia.

La circolare Inps n. 192/96 postula che l'indennità è dovuta se sussistono due condizioni:

riconoscimento della sussistenza dello stato di effettiva incapacità lavorativa (equiparazione di prestazioni in Day Hospital a ricoveri ospedalieri)
che la prestazione richieda la permanenza nell'ambulatorio per l'intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro.
Risulta inoltre che per aver diritto all'indennità è sufficiente presentare l'attestazione, rilasciata dal medico dell'ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).
È ovvio che tale discorso vale solo per quelle categorie di lavoratori i cui datori di lavoro mettono a conguaglio la malattia con l'INPS.

Nel caso invece di genitori di bambini con il diabete, il problema è ancora più complesso per due ragioni:

Il bambino non è autonomo nel controllo e nella somministrazione dell'insulina
Non può essere utilizzata la malattia per la cura di un famigliare
Questo significa che si possono utilizzare solo i permessi retribuiti brevi, ove previsti a livello contrattuale, le ferie, o la maternità/paternità (limitatamente ai primi otto anni di vita del bambino). In certi casi uno dei genitori è costretto a rinunciare al proprio lavoro o ad usufruire del part-time.

Riporto di seguito alcune leggi che ci possono venire in aiuto:

Normative comuni
Maternità/paternità
Handicap
Permessi retribuiti
Pubblico impiego
Aspettativa
Congedi straordinari
Malattia
Part time
Impiego nel privato
Contratti di lavoro

NORMATIVE COMUNI

Maternità/paternità

La legge n.53 8 marzo 2000 (G.U. n.60 13/3/00) promuove il sostegno della maternità e della paternità, per la giovane età o per la malattia dei bambini fino agli 8 anni.
Il limite della durata dell'assenza passa da 6 a 10 mesi complessivi; inoltre l'astensione dal lavoro non è più limitata (come accadeva prima di questa normativa) al primo anno ma fino all'ottavo anno di vita del bambino.
Se il bambino ha meno di 3 anni la durata del permesso non ha limite di tempo, se invece è tra i 3 e gli 8 anni, la durata massima dell'astensione è di 5 giorni consecutivi e viene concessa dietro presentazione di certificato medico.
I diritti di cui sopra valgono anche per i genitori adottivi o affidatari nei primi 3 anni dall'ingresso del minore (tra i 6 e i 12 anni di età) nel nucleo familiare che lo adotta o lo affilia.
Vedi anche:

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53., Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000, n. 53. “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, Circolare INPS - 6 giugno 2000, n. 109
Handicap

Esistono infine una serie di agevolazioni per i portatori di handicap alle quali può accedere anche il lavoratore affetto da diabete mellito, nel caso in cui risulti invalido.

Permessi retribuiti

Le norme che regolano i permessi retribuiti sono state recentemente definite dalla legge n. 183 del 4 novembre 2010 che delega il governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base a precisi principi e criteri direttivi.
Nell’attesa del riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, previsto dall’art. 23 della suddetta legge, l’art. 24 della legge 183/2010 ha apportato modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità.
In particolare il comma 1 dell’art. 24:
lett. a) sostituisce il comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92, definendo compiutamente il novero dei beneficiari dei permessi in oggetto e stabilendo che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità in situazione di gravità;
lett. b) interviene sul comma 5 dell’art. 33 citato, con riguardo al diritto, per il lavoratore che assiste il familiare, di scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina al domicilio della persona da assistere, allo scopo di garantire una più agevole assistenza del disabile.
lett. c) aggiunge all’art. 33 medesimo il comma 7-bis che prevede la decadenza, per il prestatore di lavoro, dal diritto ai benefici previsti dall’articolo novellato, qualora il datore di lavoro o l’INPS accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi.
Il comma 2 dell’art. 24 sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell’art. 42 del decreto legislativo n.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative a tutela della maternità e della paternità), eliminando i requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell’assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l’assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità grave.
Il comma 3 dell’art. 24 incide sull’art. 20, comma 1, della legge n. 53/2000 eliminando anche per la generalità dei familiari e degli affini del disabile in situazione di gravità, i requisiti della “continuità” e della “esclusività” previsti in precedenza ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92.
La Circolare INPS n. 155 del 2010 chiarisce e approfondisce le novità introdotte introdotte dal citato art. 24 della legge n. 183/2010.
Vedi:

Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155 ( 207,51Kb)
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.”, Legge 4 novembre 2010, n. 183
PUBBLICO IMPIEGO

Aspettativa

L'articolo 69 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 stabilisce che l'impiegato che "aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia" deve presentare domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno e quella di due anni e mezzo nel quinquennio.
Il lavoratore, durante il periodo di aspettativa, non ha diritto ad alcun assegno.
Comporta inoltre la proporzionale diminuizione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Cessato il periodo di aspettativa, l'impiegato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, detratto il tempo passato in aspettativa.
Tra i "motivi di famiglia" può esservi anche la necessità di assistenza ad un famigliare.

Congedo straordinario

Il testo unico D.P.R. 10/1/57 n.3 (modificato dalla legge finanziaria 1994) detta norme in materia di congedo straordinario nel modo di seguito riportato:
"All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di 45 giorni (così come modificato dalla L. 537/93).
Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni" (Art.37).
Per i dipendenti affetti da forme morbose di cui agli artt.1, 2 e 3 del Decreto Ministero Sanità dell'1.2.91 e successive modificazioni, quindi anche quelli affetti da diabete mellito, nel periodo di congedo straordinario non viene operata alcuna riduzione retributiva (cfr. L.537 del 24 dicembre 1993).
Il congedo straordinario è discrezionale e deve essere autorizzato dal dirigente cui si fa riferimento.

Malattia

Le assenze per malattia dei pubblici dipendenti sono regolate dal D.P.R. del '57. Al dipendente pubblico che si ammala sono aperte due strade:


dichiarare di usufruire del congedo straordinario (max 45 giorni)
mettersi in aspettativa

Nel caso di congedo straordinario per malattia, non c'è obbligo da parte dell'ufficio di controllare l'assenza visto che concedere il congedo straordinario è atto discrezionale.
Nel caso di aspettativa per malattia, esiste invece per l'ufficio l'obbligo di mandare il medico fiscale e per il dipendente quello di farsi trovare a casa nelle fasce orarie tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19. Se l'impiegato è assente il medico fiscale lascia l'invito a recarsi presso l'Asl il giorno successivo per la visita di controllo. L'assenza del lavoratore dal domicilio alla visita di controllo deve essere giustificata e può comportare la decadenza del diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a 10 giorni e nella misura del 50% per l'ulteriore periodo (art.5 L.638 11 novembre 1983).


Part time

Anche le norme per la concessione del part-time sono regolate dalla contrattazione collettiva. Normalmente, per il passaggio dal tempo pieno a quello parziale viene data la seguente priorità, in caso di carenza della disponibilità di posti:


portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della L.104/92, con priorità per coloro che risiedono a più di 60 Km. o un'ora di mezzo pubblico dalla sede di lavoro.
portatori di invalidità riconoscoiuta ai sensi delle assunzioni obbligatorie, con priorità per coloro che risiedono a più di 60 Km. o un'ora di mezzo pubblico dalla sede di lavoro.
dipendenti che assistano un convivente, figlio, parente od affine entro il AVVERTENZA

Il testo sotto riportato è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.


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Legge 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.”

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.243 alla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262)




(omissis)



Articolo 23

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)



1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;

d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonchè razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle

aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l’applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;

e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi

possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma quest’ultimo è prorogato di due mesi.

3. L’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 24.

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)



1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (1)

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica».

2. All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonchè» fino a: «non convivente» sono soppresse.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall’articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonchè nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monito-raggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

(1) Su tali aspetti si veda ora la Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155



Art. 25.

(Certificati di malattia)

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



terzo grado, portatore di handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, con priorità per coloro che risiedono a più di 60 Km. o un'ora di mezzo pubblico dalla sede di lavoro.
dipendenti che assistano un convivente, figlio, parente od affine entro il terzo grado, portatore di handicap o soggetto a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica debitamente certificati, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, con priorità per coloro che risiedono a più di 60 Km. o un'ora di mezzo pubblico dalla sede di lavoro.
...

IMPIEGO NEL PRIVATO

Contratti di lavoro

Come già accennato, per conoscere la regolamentazione delle assenze nel comparto privato, bisogna far riferimento ai singoli contratti nazionali e aziendali di lavoro.



Progetto Diabete
http://www.progettodiabete.org/

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