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Guida in stato di ebbrezza

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Guida in stato di ebbrezza
(tasso alcolometrico accertato mediante apparecchiatura ALCOTEST)

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Distaccata di San Donà di Piave
Sentenza 25 Gennaio 2011

Dott. Andrea Battistuzzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

M.S. [...omissis...]

libero presente

IMPUTATO

Per il reato di cui all’art.186 2° co. Lett. C) D.L.vo 285/92 come modificato dal D.L.92/2008 perché guidava l’autovettura Alfa Romeo 156 targata [omissis] di sua proprietà in stato di ebbrezza conseguente all’abuso di bevande alcoliche che ingenerava un tasso alcol emico superiore a 1,5 grammi per litro (tasso accertato mediante apparecchiatura ALCOTEST, che evidenziava una percentuale di 1,60 mg/l in occasione di una prima misurazione effettuata alle ore 03,57 ed un valore di 1,66 mg/l in occasione di una seconda misurazione effettuata ad un intervallo di tempo di 12 minuti).
in Quarto d’Altino il 18 agosto 2009

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: mesi 6 di arresto ed € 2000.00 di ammenda – confisca auto.

Il Difensore dell’imputato: assoluzione con formula ampia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dal Gip di Venezia (a, seguito di opposizione a decreto penale di condanna), in data 23.03.2010, M.S. veniva citato a giudizio per rispondere del reato dì cui all'art. 186, comma 2, lett. C), D.lgs 285/92, come modificato dal D.L. 92/2008.

Alla presenza dell'inputato l'istruttoria dibattimentale si sostanziava nell’escussione dei testimoni B.M., G.G., F.E. e M.Sa., nonché nell'esame dell'imputato e nell'acquisizione di documenti (avvenuta, sul consenso di entrambe le parti). All'esito di tali incombenti – svolti nell'udienza del 25.01.2011 - veniva dichiarata chiusa l’istruttoria e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe, il Giudice decideva come da dispositivo di cui dava lettura.

Risulta ampiamente provato che, nella notte dei 18.08.2009, il M., sottoposto a controllo mentre era alla guida del proprio autoveicolo, veniva assoggettato al controllo alcolometrico per mezzo dell'apposita apparecchiatura; da tale verifica emergeva un tasso etilico pari, in due successivi controlli, a 1,60 e 1,66. La circostanza in oggetto – già dimostrata sulla base dei documenti acquisiti agli atti è stata puntualmente confermata, in sede testimoniale, dagli agenti B. e G. ossia proprio da coloro che hanno sottoposto a controllo l'imputato e stilato i verbali di contestazione e di sequestro del veicolo.

Un tanto premesso l'istruttoria dibattimentale ha però pure consentito di documentalmente dimostrare la circostanza che il M. soffre, sin dal 1991, di diabete di tipo 2, con compenso metabolico definito "assolutamente non soddisfacente" e tale da costringerlo a trattamento tramite insulina. Tale circostanza è stata confermata in sede testimoniale dalla dott.ssa Sa. M., teste assai qualificato in quanto medico specialista in servizio presso il centro diabetologico dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso, nonché medico curante dell’imputato.

La dr.ssa Sa. ha in particolare precisato che, nei confronti di soggetti affetti da diabete di tipologia analoga a quella di cui soffre il M. (e caratterizzata scompenso metabolico), si rivela. estremamente difficoltosa e potenzialmente fallace la verifica del quantitativo di alcool, eventualmente assunto, per il tramite del macchinario in dotazione alle forze dell’ordine; e ciò in quanto lo scompenso metabolico da cui è affetto il soggetto porterebbe alla autoproduzione di gas organici in grado di interferire con il funzionamento del macchinario medesimo e falsare il dato ottenuto a seguito del controllo; il teste ha anche precisato che la questione è già stata posta all’attenzione dei competenti organi ministeriali, aggiungendo come, per soggetti affetti dalle patologie in esame, il grado alcolometrico potrebbe allo stato essere determinato con sufficiente grado di attendibilità solo attraverso la verifica ematica.

Tale valutazione tecnica rende evidente la sussistenza di un ragionevole dubbio in ordina alla circostanza che, nel caso di specie, il livello alcolometrico verificato strumentalmente dagli agenti di P.G. sulla persona del M. fosse effettivamente riconducibile all’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche, ciò tanto più considerando la deposizione del teste F., il quale ha dato atto che, nelle ore antecedenti il controllo, il M. (che con lui aveva trascorso la serata) aveva assunto un bicchiere di vino a cena ed aveva poi consumato una sola birra in una locale birreria; quantitativi apparentemente non compatibili con il livello alcolometrico emerso a seguito dell’analisi strumentale.

Alla luce del complesso degli elementi probatori acquisiti deve pertanto dubitarsi circa l’integrazione dello stesso elemento materiale del reato; con la conseguente necessità di addivenire all’assoluzione del M. perché il fatto non sussiste, sia pure ai sensi del capoverso dell’art. 530 c.p.p.

Consegue altresì per legge la revoca dell’opposto decreto penale di condanna.

P.Q.M.

Visto l’art. 530, comma II, c.p.p.

Assolve M.S. dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste.

Revoca il sequestro dell’autovettura Alfa Romeo 156, tg [omissis] e ne dispone la restituzione all’avente diritto.

San Donà di Piave, 25.01.2011



Il Giudice
Dr. Andrea Battistuzzi





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